Quando parliamo di esecuzione del testamento è prevista la figura dell’esecutore testamentario. Spieghiamo chi è questa figura e come cura le volontà del defunto in questo approfondimento del blog di iLeave.
L’esecutore testamentario e il suo compito
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari. Può essere esecutore anche un erede o un legatario ma è in ogni caso richiesta la capacità di agire.
L’esecutore ha il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
L’accettazione dell’incarico da parte dell’esecutore
L’accettazione dell’incarico deve avvenire con dichiarazione fatta personalmente dal nominato esecutore nella cancelleria del Tribunale del luogo dove si è aperta la successione nonché registrata presso il registro delle successioni. L’accettazione inoltre non potrà essere subordinata a termine o condizioni. Non è ammissibile l’accettazione tacita ed è prevista la possibilità, su istanza di qualsiasi interessato, che l’autorità giudiziaria possa assegnare un termine per l’accettazione da parte dell’esecutore, decorso il quale lo stesso si considererà rinunciante.
Esecutore, testamento ed eredi
Di regola l’esecutore ha il possesso – per non oltre un anno, ferma restando la possibilità per l’autorità giudiziaria in caso di evidente necessità, e previo contraddittorio con gli eredi, di prolungarne la durata per un anno ulteriore – dei beni ereditari e deve amministrarli come un buon padre di famiglia. Può alienare i beni quando necessario (ad esempio se i beni sono deperibili o la cui custodia e manutenzione risulti particolarmente onerosa), previa autorizzazione del giudice. Nel caso in cui commetta gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi doveri o qualsiasi atto che possa menomare la fiducia nel suo operato, può essere esonerato dall’ufficio da parte dell’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato.
Alla fine dell’incarico, l’esecutore testamentario deve rendere conto della gestione e consegnare i beni all’erede.
In ogni caso l’attività dell’esecutore non si limita alla presa di possesso dei beni e alla loro amministrazione; è altresì prevista infatti la possibilità per l’esecutore di richiedere l’apposizione di sigilli laddove tra i chiamati all’eredità vi siano dei minori, degli assenti o degli interdetti, o laddove tra i chiamati vi siano delle persone giuridiche. In questi casi è compito dell’esecutore far redigere l’inventario dei beni dell’eredità.
Il testatore può decidere di retribuire l’esecutore
Di regola, l’incarico è a titolo gratuito ma il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità. In ogni caso le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio sono a carico dell’eredità.
Il testatore può anche attribuire all’esecutore, che non sia erede o legatario, l’incarico di procedere alla divisione dell’eredità.
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