Che principi si applicano in caso di mancata accettazione dell’eredità (o legato)? Se non si verificano i presupposti per ricorrere all’istituto della rappresentazione ereditaria (che abbiamo spiegato nel precedente approfondimento), e solo nel caso in cui, nella successione testamentaria, il testatore non abbia espressamente disposto una sostituzione del soggetto chiamato all’eredità che non possa o non voglia accettare, come si dirà in un prossimo approfondimento, allora, si farà ricorso all’istituto del cosiddetto accrescimento.
Nell’ipotesi di mancata accettazione dell’eredità, ovvero se il chiamato all’eredità non ha potuto o voluto accettare (a prescindere dalla causa, sia essa la premorienza o la rinuncia o altro), secondo il principio dell’accrescimento, la quota ad egli devoluta si devolve a favore degli altri beneficiari di una chiamata “congiuntiva”, con la conseguenza che la quota che spetta a questi ultimi si accresce.
Cos’è la chiamata congiuntiva? Facciamo un esempio di successione testamentaria
L’accrescimento – che quindi si verifica in via residuale, se non si può fare ricorso ai diversi istituti della rappresentazione e della sostituzione – postula, naturalmente, una cosiddetta chiamata congiuntiva: così, ad esempio, se il defunto ha lasciato l’asse ereditario a tre chiamati all’eredità “congiuntamente”, nel caso in cui uno di essi non possa o non voglia accettare, e non abbia discendenti che possano succedergli come suoi rappresentanti (e non ci sia un sostituto), la sua quota si divide tra i due coeredi rimasti, che hanno accettato l’eredità, e che quindi riceveranno, anziché 1/3 ciascuno, metà dell’asse ciascuno. La quota dei “rimanenti” si accresce quindi della quota di chi non ha potuto o voluto accettarla.
Come viene rispettata la volontà del defunto in caso di mancata accettazione dell’eredità (o legato)?
Il fondamento di tale principio sta nella presunta volontà del defunto: se quest’ultimo ha chiamato più soggetti in quote identiche, o non ha lasciato testamento alcuno, in modo che a ciascuno spettasse un’identica quota per successione legittima, è perché presumibilmente intendeva far beneficiare in modo eguale le tre persone considerate. Di conseguenza, la parte di ognuno viene ad essere limitata dalla presenza degli altri. Se il defunto avesse potuto prevedere la mancanza di uno dei chiamati, avrebbe probabilmente distribuito il patrimonio tra i due superstiti.
Perciò l’accrescimento non si verifica quando il defunto abbia diversamente disposto o quando al successibile che non possa o non voglia accettare l’eredità si sostituisca un suo rappresentante.
La chiamata congiuntiva si verifica dunque:
- Nella successione legittima, quando più persone (per esempio, più figli del defunto) sono chiamate per legge nello stesso grado;
- Nella successione testamentaria, occorre invece distinguere due sub ipotesi:
- Se si tratta di istituzione di erede, quando gli eredi siano chiamati con uno stesso testamento ed il testatore non abbia fatto determinazione di parti oppure qualora, pur determinando le parti, abbia chiamato i coeredi in parti uguali.
- Se si tratta di legato, è sufficiente che sia stato legato lo stesso oggetto (bene o diritto) a più persone.
L’accrescimento opera di diritto, senza bisogno di una specifica accettazione dell’attribuzione ulteriore da parte di colui a cui profitta. Naturalmente colui che se ne avvantaggia, così come subentra nei diritti, subentra anche negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario.
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