Quando un chiamato all’eredità non può o non vuole accettarla, può trovare applicazione l’istituto della sostituzione. Affidarsi ad un servizio come iLeave rappresenta un enorme valore aggiunto: grazie alla sua piattaforma cloud crittografata, ti aiutiamo a redigere un testamento olografo chiaro, sicuro e privo di ambiguità, riducendo il rischio di contenziosi tra gli eredi e prevedendo ogni possibile situazione. In questo approfondimento vedremo come funziona la sostituzione ordinaria e come questa tuteli la volontà del testatore.
La sostituzione: quando è prevista.
Può darsi che il testatore, nell’atto di redigere il suo testamento, abbia preveduto l’ipotesi che il chiamato all’eredità non possa o non voglia accettare l’eredità (o il legato), designano quindi altra persona al suo posto. Tale clausola, qualora prevista, viene chiamata, appunto, sostituzione ordinaria e prevale sul diritto di rappresentazione e sull’accrescimento, di cui ai precedenti approfondimenti.
La volontà del testatore: come viene tutelata dalla sostituzione.
Prevale dunque, in tal caso, la volontà del testatore, che con il suo atto di ultima volontà, e dunque con il testamento, abbia deciso di prevedere un sostituto nell’ipotesi di impossibilità o non volontà di accettare l’eredità o il legato disposto con il testamento stesso.
La legge ammette altresì che più persone possano anche sostituirsi ad una persona sola, la prima chiamata, e viceversa ossia che una sola persona sia indicata come sostituita di una pluralità di chiamati.
La sostituzione può operare anche tra soggetti chiamati come coeredi, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare.
Il sostituto, e dunque il secondo chiamato, subentra anche nelle obbligazioni poste a carico del primo chiamato, salvo che il testatore non abbia diversamente disposto ovvero se si tratti di obbligazione di carattere personale.
Sostituzione fedecommissaria.
Da tale tipo di previsione, ossia la sostituzione ordinaria, si distingue la sostituzione fedecommissaria, che si verifica quando ricorrono le seguenti condizioni:
- Una doppia istituzione, ossia quando il testatore nomina erede Caio e vuole che, alla morte di Caio, l’eredità passi a Sempronio;
- Un’espressa previsione di passaggio di beni da un primo ad un secondo soggetto in conseguenza della morte del primo;
- Un vincolo di conservazione a fini di restituzione, ossia il primo soggetto non ha una piena titolarità dei beni trasmessigli, dovendo poi trasmettere i beni al successivo istituito.
La possibilità di sostituzione: chi tutela la legge?
La formulazione della norma di riferimento in realtà obbedisce ormai unicamente a specifiche finalità di protezione di soggetti incapaci, essendo ammissibile esclusivamente se l’istituito è un interdetto o un minore d’età in condizioni di abituale infermità di mente, escludendo la possibilità di prevedere la sostituzione fedecommissaria in tutti gli altri casi.
In tal modo, il soggetto istituito può godere dei beni a lui assegnati ma non può venderli o cederli, se non previa autorizzazione che l’autorità giudiziaria può rilasciare per utilità evidente.
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