La rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità, facendo parte dello schema generale della rinuncia ai diritti, consiste in una dichiarazione unilaterale non recettizia, con la quale il chiamato all’eredità manifesta la sua decisione, e dunque la sua volontà, di non acquistare l’eredità.

Rinuncia all’eredità: cos’è e come viene fatta

L’istituto richiede tuttavia una forma particolare: la dichiarazione infatti deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione; essa è soggetta altresì a pubblicità mediante inserzione nel registro delle successioni.

Come già precisato in altro approfondimento, la rinuncia non può essere fatta da chi si trovi, a qualsiasi titolo, nel possesso di beni ereditari dopo che siano trascorsi tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione dell’eredità. Inoltre chi abbia sottratto o nascosto beni ereditari decade dalla facoltà di rinunziare e costoro sono considerati, pertanto, eredi puri e semplici.

La rinuncia, come l’accettazione, non tollera né terminicondizioni, e dunque la loro eventuale apposizione rende nullo il negozio. È altresì nulla la rinuncia che si riferisca ad una parte soltanto dell’eredità: il rinunciante può tuttavia trattenere le donazioni a lui fatte o domandare l’esecuzione del legato disposto a suo favore.

Inoltre, la rinuncia all’eredità fatta verso corrispettivo ovvero a favore di soltanto alcuni degli altri chiamati importa l’accettazione dell’eredità.

Chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato (cosiddetta retroattività della rinuncia); tuttavia, poiché la rinuncia è revocabile fino a quando l’eredità non sia stata accettata dai chiamati ulteriori, la perdita del diritto all’eredità diviene definitiva per effetto di tale accettazione.

Quali sono le conseguenze della rinuncia all’eredità?

Le conseguenze della rinuncia all’eredità sono diverse secondo che si tratti di successione legittima o testamentaria.

1-Successione legittima

Nel caso infatti di successione legittima, se non ha luogo la rappresentazione, la parte di colui che rinuncia va a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunciante. In altre parole, per esempio, se sono più i figli del defunto a concorrere sull’eredità paterna, della quota che spettava al rinunciante beneficiano i suoi fratelli. Se invece il rinunciante è solo nel grado (per esempio perché figlio unico del defunto), l’eredità si devolve ai chiamati di grado ulteriore, ossia a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse del tutto (per esempio gli ascendenti).

2-Successione testamentaria

Se la successione è invece per testamento, può verificarsi l’ulteriore ipotesi in cui il testatore abbia previsto il caso della rinuncia ed abbia dunque disposto una sostituzione in tal caso (nomino erede Tizio ma dispongo fin da ora che, qualora egli rinunci, gli si sostituisca Caio). In tal caso, la quota del rinunciante si devolve alla persona indicata dal testatore stesso (sostituito); se invece non è stata disposta una clausola di sostituzione, torna ad operare, come sopra visto, la rappresentazione oppure, se ne mancano i presupposti, la parte del rinunziante va a favore dei suoi coeredi, se istituiti senza determinazioni di parti o in parti uguali, per accrescimento; se infine non esistono neppure i presupposti dell’accrescimento, subentrano gli eredi per legge.

Revoche e limiti della rinuncia all’eredità

Come abbiamo detto, a differenza dell’accettazione, la rinuncia all’eredità è revocabile: chi ha rinunciato può tornare sulla decisione presa ed accettare l’eredità. Questa facoltà di revoca incontra tuttavia due limiti:

  • non deve essere trascorso il termine decennale per la prescrizione della facoltà di accettazione e
  • l’eredità non deve essere già stata accettata nel frattempo da un altro chiamato a cui la rinuncia profitti.

Come l’accettazione, la rinuncia può essere impugnata soltanto per violenza o dolo, mentre l’impugnativa per errore è esclusa. Unico rimedio in quest’ultimo caso, ossia nell’ipotesi in cui rinunciante si fosse sbagliato, è, nei casi in cui è consentita, la revoca.

I creditori del rinunciante possono essere pregiudicati dalla rinuncia: se l’erede infatti non avesse rinunciato, il suo patrimonio si sarebbe cresciuto con i beni dell’eredità e su questi essi avrebbero potuto soddisfarsi. Ragione per la quale la legge stabilisce una tutela a loro favore: essi, anche se la rinuncia all’eredità non sia stata fatta con lo scopo di danneggiarli, possono farsi autorizzare, con apposita azione giudiziale, ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunciante. In tal caso però, il chiamato non acquista la qualità di erede contro la sua volontà ma l’accettazione è fatta dai creditori unicamente allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari.

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