Quando va pubblicato un testamento? Quali sono le procedure formali da seguire? Scoprilo in questo approfondimento del blog di iLeave.
Testamento: quando va pubblicato?
Durante la vita del testatore evidenti ragioni di inopportunità raccomandano di non divulgare il contenuto del testamento, che dunque non può essere in alcun modo reso pubblico e tanto meno essere prodotto in giudizio.
Morto il testatore, è, invece, necessario che sia resa possibile la conoscenza di tale contenuto, ragione per la quale si provvede alla pubblicazione del testamento olografo e di quello segreto.
La pubblicazione del testamento ha luogo, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, ad opera di un notaio. Anzi: è fatto obbligo a chiunque sia in possesso di un testamento olografo di presentarlo ad un notaio dopo la morte del testatore per la relativa pubblicazione.
Chiunque vi abbia interesse può chiedere, con ricorso al Tribunale del circondario del luogo in cui si è aperta la successione, la fissazione di un termine per la presentazione del testamento olografo o per l’apertura e la pubblicazione del testamento segreto.
Il procedimento per la pubblicazione del testamento
Il procedimento per la pubblicazione segue tali formalità:
- Presenza di due testimoni;
- Verbale redatto nella forma degli atti pubblici e contenente: a) la descrizione del testamento; b) la riproduzione del suo contenuto; c) l’eventuale menzione dell’apertura del testamento, se sigillato;
- Sottoscrizione della persona che presenta il testamento;
- Al verbale di pubblicazione devono essere allegati: a) la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni; b) l’estratto dell’atto di morte del testatore o la copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Il notaio che ha provveduto alla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto o quello che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.
La pubblicazione del testamento non costituisce un elemento di validità del testamento stesso, ma è indispensabile qualora se ne voglia pretendere il rispetto o, occorrendo, produrlo in giudizio.
L’ iscrizione del testamento nel registro generale di testamenti
Diversa dalla pubblicazione è l’iscrizione del testamento nel registro generale di testamenti; si tratta infatti di uno strumento volto ad agevolare la conoscibilità dei testamenti e viene tenuto presso l’Ufficio centrale degli archivi notarili, nel quale devono dunque essere iscritti, a cura dei notai, i testamenti pubblici, segreti ed olografi depositati presso un notaio, i verbali di pubblicazione di testamenti olografi, nonché il ritiro dei testamenti depositati o gli atti di revocazione di testamenti (purché fatti mediante la formazione di un nuovo testamento o con atto ricevuto da notaio). Tale registro può essere consultato da chiunque creda di avervi interesse, mediante apposita richiesta al conservatore del registro, ma soltanto dopo la morte del testatore, mentre prima di quel momento non può essere fornita alcuna notizia circa l’esistenza o meno di atti iscritti nel registro.
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