La divisione dell’eredità

Lo stato di comunione cessa con la divisione dell’eredità. Tale atto sostituisce allo stato di comunione (in cui ciascuno aveva diritto ad una quota dell’intera massa comune) una situazione diversa: ciascuno dei soggetti che partecipava alla comunione medesima ottiene infatti la titolarità esclusiva su una parte determinata del bene, o dei beni che erano comuni, corrispondente per valore alla quota spettante nello stato di condivisione. Supponiamo per esempio che il patrimonio ereditario comune sia costituito da un fondo il cui valore sia di 100. Se i coeredi sono tre, durante la comunione ciascuno è proprietario per un terzo. Per effetto della divisione, il fondo viene materialmente distinto in tre parti del valore di un terzo di 100 ciascuna ed ognuno dei coeredi diventa proprietario esclusivo di ciascuna di queste parti.

Regola generale, per ogni tipologia di comunione, è che ogni coerede può sempre domandare la divisione. A questo principio possono derogare le parti, pattuendo di rimanere nello stato di comunione per non più di 10 anni, oppure allorché il testatore disponga che l’eredità resti indivisa fino ad un anno dopo il compimento della maggior età dell’ultimo nato o, se non vi sono minori, per cinque anni.

Può inoltre verificarsi l’ipotesi che l’immediato scioglimento chiesto da uno dei partecipanti alla comunione pregiudichi gli interessi di tutti gli altri. E’ in questo caso attribuito al giudice il potere di stabilire una congrua dilazione, che non può tuttavia essere superiore al quinquennio.

Una regola particolare è dettata in materia di diritto patrimoniale d’autore: la legge in materia stabilisce infatti che il diritto di utilizzazione dell’opera, quando l’autore non abbia diversamente disposto, deve rimanere indiviso tra gli eredi per tre anni dalla morte dell’autore. L’autorità giudiziaria può consentire, su istanza di uno o più coeredi, per gravi motivi, che la divisione si effettui senza indugio.

La natura della divisione

L’istituto ha, secondo l’interpretazione prevalente, natura dichiarativa ed effetto retroattivo. Ciò significa che, se della comunione fanno parte un appartamento ed una bottega e l’appartamento viene assegnato nella divisione al coerede Tizio e la bottega al coerede Caio, Tizio si considera come se fosse stato proprietario esclusivo dell’appartamento e Caio della bottega fin dal momento in cui è sorta la comunione.

In altre parole ogni coerede è ritenuto solo ed immediato successore nei beni costituenti la sua quota e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari. Ovviamente qualora uno dei coeredi abbia compiuto atti di disposizione della propria quota, sciolta la comunione, gli effetti di tali atti non possono riguardare i beni assegnati ad altro coerede ma gli effetti si producono immediatamente solo sui beni a lui assegnati.

La divisione può essere fatta già dal testatore, nel proprio atto di ultime volontà, oppure può essere fatta d’accordo tra i coeredi (divisione amichevole o contrattuale) oppure se le parti non sono d’accordo per opera del giudice (divisione giudiziale).

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