La divisione contrattuale

Come visto in precedente approfondimento, tra i vari tipi di divisione riconosciamo la divisione contrattuale (oltre a quella fatta già dal testatore nel proprio atto di ultime volontà e quella fatta per opera del giudice, qualora le parti non siano d’accordo).

La divisione contrattuale di beni immobili

In particolare, se il contratto di divisione riguarda beni immobili è richiesta necessariamente la forma scritta. Il contratto è inoltre soggetto, se riguarda beni immobili o beni mobili registrati, a trascrizione.

Annullare un contratto di divisione

Il contratto di divisione può essere invero annullato per violenza o dolo, mentre l’azione di annullamento per errore è esclusa. Se l’errore incide tuttavia sulla fase che precede lo svolgimento delle operazioni divisionali e cade sui presupposti della divisione (per esempio sull’esistenza stessa del testamento o sulla determinazione del numero degli eredi) si applicano i principi generali sull’errore. Inoltre, qualora si sia provveduto ad una divisione in base alla legge mentre invece esisteva un testamento, per quanto non ancora scoperto al tempo della divisione, ricorre un errore sul presupposto stesso della divisione, che dà luogo a nullità assoluta, radicale e dichiarabile in ogni tempo.

La divisione è altresì nulla quando non vi abbiano partecipato tutti i coeredi.

Cosa succede se sono stati omessi dei beni?

Se per errore siano stati invece omessi dei beni, sussiste invece un apposito rimedio: il supplemento di divisione, che permette di integrare la mancanza.

Se invece vi sia stato errore nella stima dei beni, altro rimedio specifico previsto dalla legge è la rescissione per lesione. Tale strumento non richiede che una delle parti abbia approfittato dello stato di bisogno dell’altra ma basta la constatazione oggettiva che la porzione assegnata ad uno dei condividenti non corrisponde al valore della quota e che questa sproporzione supera il limite di un quarto.

Qualora fosse utilizzato lo strumento della rescissione per lesione, il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo semplicemente una modificazione del contratto sufficiente per ricondurla ad equità. Se il supplemento è dato in danaro, esso deve essere commisurato al valore dei beni ereditari al momento dell’offerta e non a quello della divisione contrattuale; per l’effetto, in tale contesto, incide la svalutazione monetaria.

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