Quando un individuo si considera capace di fare testamento? Come si interpreta un testamento e quali sono i vizi di questo negozio giuridico? Scopriamolo in questo approfondimento del blog di iLeave.
La capacità di fare testamento
Occorre anzitutto precisare che, trattandosi di atto personalissimo, non è ammessa, ai fini della redazione del testamento, la sostituzione per rappresentanza. Vale pertanto il principio secondo il quale la capacità è la regola, l’incapacità è l’eccezione. Per l’effetto i casi di incapacità sono tassativi e non è ammissibile il ricorso all’analogia.
Sono dunque incapaci a redigere testamento:
- Coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
- Gli interdetti per infermità di mente;
- Gli incapaci naturali.
Il testamento fatto da un incapace è annullabile e l’impugnativa può essere promossa da chiunque vi abbia interesse. In materia, la normativa non tutela infatti “affidamenti” altrui, che non hanno ragione d’essere, ma prevale sempre l’esigenza di realizzare l’intento del testatore.
L’interpretazione del testamento
A tale ultimo riguardo, la finalità di ricostruire l’effettiva concreta volontà testamentaria orienta anche l’attività di interpretazione del testamento, alla quale tuttavia il Codice Civile non dedica una specifica disciplina (come invece fa per i contratti). Le norme in materia contrattuale offrono pertanto un termine di riferimento, pur concedendo rilievo all’interpretazione soggettiva.
Infatti i valori predominanti dell’interpretazione del testamento sono la ricerca della volontà intima del suo testatore e dunque del disponente, che si deve costruire quanto più fedelmente possibile anche mediante il ricorso ad elementi extra testuali, ed il principio di conservazione del testamento stesso, che si impone proprio per l’impossibilità di una rinnovazione dell’atto di autonomia.
A questo scopo, la specifica disciplina del testamento contiene un insieme di peculiari regole interpretative o integrative volte ad indicare i criteri atti a superare taluni casi di formulazioni dubbie o incomplete.
Il testamento e i vizi della volontà
Sono applicabili anche al testamento le norme sull’impugnabilità dei negozi giuridici a causa di un cosiddetto vizio della volontà, e cioè per errore, violenza o dolo.
Per quanto attiene a quest’ultimo vizio, il dolo, si fa riferimento a qualsiasi raggiro, da chiunque provenga.
A differenza, inoltre, dei contratti, per quanto attiene al testamento, l’errore sul motivo, che ha determinato la disposizione testamentaria, diventa rilevante ed è causa di annullamento della disposizione testamentaria stessa, se ricorrono due condizioni: che il motivo erroneo risulti dal testamento, ossia che esso sia espressamente menzionato, e che il motivo erroneo sia il solo che ha determinato il testatore a disporre in quel modo.
Anche il motivo illecito assume rilevanza e rende addirittura nulla la disposizione testamentaria, ma ciò soltanto quando quel motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.
La legge poi prevede un’apposita disciplina per l’ipotesi di erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione testamentaria, stabilendo che la disposizione è comunque valida quando dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile ricostruire in modo non equivoco quale persona il testatore volesse nominare.
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