Disciplina della comunione e prelazione del coerede
Se l’eredità è acquistata da più persone, si forma sui beni ereditari, tra i coeredi medesimi, una comunione, che investe tutti i beni inerenti all’eredità stessa.
Alla comunione ereditaria si applicano le regole stabilite in generale per la comunione. Tuttavia, mentre nella comunione ordinaria ciascun partecipante può liberamente alienare, ossia cedere la propria quota, in quella ereditaria è sembrato al legislatore opportuno, per quanto possibile, evitare che nei rapporti tra i coeredi, il più delle volte legati tra loro da vincoli di affetto, si intromettano estranei animati da un intento speculativo. Per l’effetto i coeredi hanno diritto di essere preferiti agli estranei, qualora uno di essi intenda alienare la sua quota o una parte di essa: in altre parole, ai coeredi spetta, in tal caso, un cosiddetto diritto di prelazione.
La legge dunque stabilisce che il coerede, che voglia cedere la propria quota o anche solo una parte di essa, debba notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi, indicandone il relativo prezzo. Entro un breve termine (due mesi) gli altri coeredi devono decidere che cosa vogliono fare: se intendono acquistare al prezzo indicato, l’alienazione si dà per conclusa, altrimenti chi ha notificato la proposta può vendere liberamente ad estranei.
Qualora tuttavia venga omessa tale notificazione e il coerede proceda ugualmente alla vendita, gli altri coeredi possono ottenere (riscattare) la quota per il prezzo pagato, sostituendosi all’acquirente nell’alienazione. L’ordinamento, in pratica, concede loro il diritto di procedere all’esecuzione coattiva in forma specifica del diritto di prelazione violato. Tale azione, naturalmente, potrà essere esercitata fintanto che non sarà sciolta la comunione.
I debiti ereditari
In regime di comunione, i debiti ed i pesi ereditari (come ad esempio le spese di degenza del defunto o le spese sostenute per i suoi funerali) devono essere sopportati da ciascuno dei coeredi in proporzione alla propria quota di eredità, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Da notare che questa regola vale non solo nei rapporti interni tra i coeredi – cosicché se uno di essi ha pagato per l’intero o in eccedenza rispetto alla quota a lui facente capo ha diritto di regresso nei confronti degli altri – ma pure nei rapporti esterni, di fronte al creditore; ciascun creditore del defunto infatti non può pretendere dal singolo coerede, a meno che non si tratti di obbligazioni indivisibile, più di quanto proporzionalmente è imputabile alla quota ereditaria ad egli devoluta, ed in caso di insolvenza di uno dei coeredi, questa inadempienza non può essere invocata nei confronti degli altri.
In ogni caso, il coerede che abbia pagato l’intero potrà agire in regresso contro gli altri coeredi soltanto nei limiti in cui ciascuno degli altri è tenuto a contribuire al pagamento dei debiti ereditari, cosicché resterà a suo carico l’eventuale insolvenza di qualche altro coerede.
Il legatario, come si è già detto in altro approfondimento, non è invece tenuto al pagamento dei debiti ereditari.
I crediti ereditari
Diverso regime opera invece per i crediti ereditari. I crediti del defunto infatti non si dividono automaticamente tra i coeredi, in funzione delle quote di ciascuno, ma entrano nella comunione ereditaria. Ne consegue che ciascuno dei coeredi può agire individualmente verso il debitore per far valere l’intero credito comune, ovvero anche la sola porzione corrispondente alla sua quota.
iLeave: la tua guida sicura per eredità e testamento
Affidarsi a una piattaforma innovativa come iLeave significa affidarsi ad un team di esperti, prevenire problemi di successione e garantire serenità a te e ai tuoi cari. Visita il nostro sito per scoprire di più sui nostri servizi e su come proteggere il tuo futuro assicurandoti che la tua eredità venga gestita secondo le tue scelte.
Se ti è interessato questo approfondimento sulla comunione ereditaria e vuoi rimanere aggiornato in materia di testamento, eredità e successione continua a leggere il nostro blog.

