Come si fa l’accettazione dell’eredità?

Quali sono le tipologie di accettazione dell’eredità? Come avviene questa procedura? Chi è l’erede? Quali sono le differenze tra erede e legatario? 

Se stai affrontando un tema delicato come la gestione di un’eredità, è importante chiarire ogni passaggio per prendere decisioni consapevoli. Dopo aver parlato negli articoli precedenti di eredità, successione e testamento, ti invitiamo a leggere questo nuovo approfondimento dal blog di iLeave e a scoprire di più su come funziona la procedura di accettazione dell’eredità. 

La morte di una persona determina l’apertura della sua successione, che si verifica nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

L’eredità invero non si acquista se non con l’accettazione da parte del chiamato all’eredità. 

Al momento infatti dell’apertura della successione, e dunque alla morte di una persona, i soggetti che potenzialmente potrebbero succedere, e dunque ereditare, sia per testamento sia secondo legge, sono solo “chiamati all’eredità”, dovendo procedere all’accettazione di quest’ultima per diventare eredi veri e propri. E’ dunque l’accettazione a trasformare il mero chiamato all’eredità in erede.

Il chiamato all’eredità, infatti, potrebbe avere un interesse morale a non diventare l’erede di una persona malfamata benché ricca o un interesse economico a non essere esposto a pagare i debiti se l’eredità è passiva. Per l’effetto la legge fa dipendere l’acquisto dell’eredità da una decisione del chiamato, dall’accettazione dell’eredità

Accettazione dell’eredità: le tipologie

Si distinguono invero due tipi di accettazione:

  • Pura e semplice, che comporta la confusione tra il patrimonio del defunto e di quello dell’erede, che dunque diventano un patrimonio solo, comportando così anche il pagamento da parte dell’erede di eventuali debiti del defunto;
  • Con beneficio di inventario, che, per contro, non produce la confusione dei patrimoni e dunque esclude il pagamento dei debiti del defunto, ma che comunque comporta per l’erede l’onere di amministrare il patrimonio del defunto anche nell’interesse dei creditori di quest’ultimo e dei legatari. 

Accettazione dell’eredità: come avviene?

L’accettazione, e dunque la trasformazione da chiamato all’eredità ad erede, può avvenire in tre diversi modi:

  • Accettazione espressa, che consiste nell’esplicita manifestazione della volontà di acquistare l’eredità;
  • Accettazione tacita, quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
  • Accettazione presunta, che avviene automaticamente, in forza della legge o per il solo fatto che non si è provveduto ad uno specifico atto imposto dalla legge (ad esempio, il chiamato all’eredità che sia nel possesso dei beni ereditari deve, entro tre mesi dall’apertura della successione, compiere l’inventario oppure dismettere il possesso dei beni ereditari, altrimenti è considerato erede puro e semplice).

Occorre altresì precisare che, secondo quanto previsto dal nostro Codice Civile, se il chiamato all’eredità muore senza prima aver accettato l’eredità, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi.

Erede e legatario. quali differenze?

Un’ultima precisazione pare infine d’obbligo: l’erede va distinto dal legatario.

Nel primo caso, infatti, la successione – sia essa per testamento o per legge – è a titolo universale, e dunque riguarda tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del defunto, mentre nel secondo caso, e dunque del legato, si tratta di una successione a titolo particolare, ossia riguarda solo uno o più rapporti giuridici determinati.

L’erede, dunque, a differenza del legatario, riceve complessivamente la situazione patrimoniale del soggetto venuto a mancare, ponendo il beneficiario nella condizione di poter subentrare, e dunque succedere, in tutti i rapporti trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo alla persona defunta al momento della sua morte, ad eccezione soltanto di quelli per cui sia diversamente disposto dalla legge o dal testamento, ma compresi anche gli stessi rapporti giuridici di cui neppure il defunto conosceva l’esistenza o che addirittura sono sorti in un momento successivo a quello in cui il defunto abbia, nel caso di disposizione testamentaria, redatto il proprio ultimo atto di volontà.

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