Il tema dell’eredità, oltre a essere legato a questioni patrimoniali, tocca aspetti profondamente umani e giuridici. La legge italiana disciplina con attenzione chi può succedere, includendo non solo le persone fisiche presenti al momento dell’apertura della successione, ma anche soggetti particolari come nascituri e persino persone giuridiche. Tuttavia, esistono situazioni che possono limitare o escludere il diritto all’eredità, come l’indegnità.
In questo articolo sul blog di iLeave analizzeremo nel dettaglio chi può ereditare secondo le normative italiane, esplorando anche le condizioni particolari e le eccezioni che regolano il diritto successorio.
Qualunque persona fisica che, al momento dell’apertura della successione, sia già nata e sia ancora in vita è senz’altro capace a succedere, e dunque può ereditare.
Persino quando si ignori se il chiamato sia vivo – cosiddetto assente – la legge ammette che la successione vada a favore di coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza dell’assente.
Ma la legge ammette persino alla successione coloro che, al momento dell’apertura, erano soltanto concepiti, presumendo che fosse già concepito chi sia nato entro trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta, salvo prova contraria. Naturalmente, in tal caso, la successione è subordinata alla nascita, sebbene già il concepimento, ancor prima della nascita, determini una situazione di pendenza, e dunque un “sospeso” della successione in attesa della nascita stessa.
Successione testamentaria: i figli non ancora concepiti
Nell’ambito delle norme che regolamentano la successione testamentaria, il legislatore opera un ulteriore allargamento della capacità di ereditare: possono infatti essere chiamati alla successione mediante testamento anche i figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al momento dell’apertura della successione.
- Se alla successione è chiamato un concepito non ancora nato, per tutto il periodo di incertezza circa la definitiva attribuzione dei beni a lui devoluti (massimo trecento giorni, come detto), l’amministrazione dei relativi beni spetta al padre ed alla madre.
- Se invece alla successione sono chiamati nascituri non ancora concepiti, il periodo di incertezza circa la sorte dei beni ad essi destinati può durare anche a lungo (ossia fino a che, con la morte della persona indicata dal testatore, non risulti definitivamente esclusa la possibilità della sopravvenienza di figli); in tal caso, la legge dispone che l’amministrazione dell’eredità sia affidata, durante tale periodo, a coloro cui l’eredità o la sua quota sarebbe devoluta qualora i nascituri chiamati alla successione non dovessero venire ad esistenza.
Successione testamentaria: le persone giuridiche
Alcun dubbio sussiste infine sulla capacità di ereditare per testamento da parte delle persone giuridiche: tanto le società quanto le associazioni e persone giuridiche senza scopo di lucro possono essere chiamate per successione testamentaria ad un’eredità. In un testamento è possibile dunque nominare erede un’associazione o una società.
Se dunque la capacità di ereditare è vista dal legislatore a maglie larghe, permettendo ad ampio spettro di devolvere l’eredità, è ben possibile che un soggetto, pur capace di succedere, sia cionondimeno escluso perché indegno.
Indegnità: quando si perde il diritto di ereditare
L’indegnità infatti si basa eminentemente sull’incompatibilità morale del soggetto a succedere; si tratta di quella situazione giuridica in cui un soggetto, che sarebbe capace di succedere ad una eredità, ne viene tuttavia escluso a causa della presenza di situazioni che per legge gli fanno perdere questo diritto.
Quando si parla di indegnità, ci si riferisce ad una serie di fatti che escludono l’erede dalla successione, come:
- l’omicidio, consumato o tentato, dell’ereditando o di un suo stretto congiunto;
- la commissione, nei confronti di una o più di tali persone, di un delitto punibile con le norme sull’omicidio;
- la denuncia calunniosa delle persone medesime per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per almeno tre anni ovvero falsa testimonianza ai loro danni;
- la forzatura della volontà testamentaria, con violenza e dolo;
- la distruzione, falsificazione, alterazione o occultamento del testamento del defunto.
- È indegno, poi, chi sia decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del defunto, se, alla data di apertura della successione, non vi è stata reintegra nella responsabilità medesima.
L’indegnità non passa tuttavia ai figli dell’indegno, però, in tal caso, all’indegno non spetta alcun potere di amministrazione né di usufrutto dei beni che sono pervenuti ai suoi figli dalla successione dalla quale egli è stato escluso.
In definitiva, il diritto successorio italiano offre ampie possibilità di devolvere l’eredità, garantendo la tutela sia dei nascituri che delle persone giuridiche. Tuttavia, ci sono regole rigide per evitare abusi o situazioni incompatibili con la morale e la legge, come nel caso dell’indegnità. Conoscere queste normative è essenziale per pianificare al meglio la successione, evitando incertezze e conflitti tra gli eredi.
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