Abbiamo già precisato, in altro approfondimento di questo blog, che l’accettazione con beneficio di inventario impedisce la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede.
Perciò secondo quanto dispone il codice civile al riguardo:
- L’erede che ha accettato con beneficio di inventario conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, mentre, nell’ipotesi di accettazione pura semplice, i reciproci rapporti tra defunto ed erede si estinguono in proporzione della quota spettante all’erede stesso;
- L’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
- I creditori del defunto ed i legatari hanno preferenza di rivalsa sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede; tuttavia questi ultimi, se non vogliono perdere tale preferenza nel caso in cui l’erede decada dal beneficio, hanno onere di domandare la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede.
Il chiamato all’eredità ha dunque la piena facoltà di giovarsi del cosiddetto beneficio di inventario, che dunque lo preserva dal rischio di pagare anche i debiti del defunto.
La facoltà di accettare con beneficio di inventario ha carattere personale: si tratta infatti di un atto che potrebbe anche dimostrare sfiducia o mancanza di rispetto verso la memoria del defunto, ragione per la quale la legge affida esclusivamente al chiamato all’eredità la valutazione dell’opportunità di farvi ricorso.
Beneficio di inventario e creditori dell’erede
Per quanto riguarda i creditori dell’erede, sebbene questi possano essere pregiudicati dall’accettazione pura e semplice (perché, per effetto della confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede, sono costretti a subire il concorso dei creditori del defunto sul patrimonio dell’erede), essi non possono in ogni caso accettare con beneficio inventario al posto del loro debitore. Infatti la particolare azione (azione cosiddetta surrogatoria) che consente ai creditori di esercitare i diritti del proprio debitore è in questa materia esclusa, trattandosi di un diritto che può, per sua natura, essere esercitato, come detto, soltanto dal suo titolare.
Eredità in caso di incapaci ed i minori d’età
Per evitare che gli incapaci vadano incontro a responsabilità per i debiti anche aldilà dell’attivo, la legge stabilisce per questi, siano loro assoluti o relativi, l’impossibilità di accettare un’eredità in maniera pura semplice, obbligandoli dunque ad un’accettazione d’eredità necessariamente con il beneficio di inventario. L’incapace, dunque, rimane nella posizione di semplice chiamato l’eredità fino a quando non provveda all’accettazione nelle forme e nei modi dell’accettazione beneficiata, entro il termine decennale di prescrizione.
Quanto all’accettazione con beneficio di inventario disposta nell’interesse dei minori, essa va necessariamente a limitare la loro responsabilità; in tal caso, il minore, entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, può pur sempre redigere utilmente l’inventario stesso e conservare oltre il beneficio.
Beneficio di inventario: forme e caratteristiche dell’accettazione.
L’accettazione con beneficio di inventario esige obbligatoriamente una forma particolare, ossia la dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, ed è sottoposta anche ad un regime particolare di pubblicità-notizia, ossia la dichiarazione, inserita nel registro delle successioni conservato presso il tribunale, deve essere trascritta entro un mese presso l’ufficio dei registri immobiliari e deve essere preceduta o seguita dall’inventario, da redigersi secondo le forme previste del codice di procedura civile, con espressa indicazione della data di compimento dell’inventario stesso.
Devono infine essere anche osservati i termini temporali prescritti dalla legge. A tal riguardo occorre distinguere se il chiamato all’eredità sia nel possesso dei beni ereditari:
- In caso positivo, il chiamato dovrà fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione dell’eredità, ed entro i 40 giorni successivi dovrà, se non l’avrà già fatto prima, deliberare se accetta o rinuncia all’eredità. Il primo termine tuttavia può essere anche prorogato dal tribunale. Trascorso il termine di tre mesi (o quello eventualmente prorogato) senza aver compiuto o portato a termine l’inventario o decorso quello di 40 giorni senza che abbia deliberato se accettare l’eredità, il chiamato è considerato erede pure semplice.
- Quando invece il chiamato all’eredità non sia nel possesso dei beni ereditari, egli può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fino a quando non si è prescritto il diritto di accettare e solo successivamente dovrà redigere l’inventario nei tre mesi successivi. Anche in tal caso, nell’ipotesi di omissione, egli è considerato erede puro e semplice.
L’erede che abbia accettato con beneficio di inventario diviene amministratore del patrimonio ereditario, anche nell’interesse di creditori del defunto e dei legatari. Tuttavia, posto che i beni che amministra sono “suoi”, egli incorre in responsabilità per cattiva amministrazione soltanto se versi in colpa grave. Nelle more, è vietata l’alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione del giudice; qualora tale divieto dovesse essere violato, si verifica la decadenza del beneficio. La decadenza è altresì comminata anche per omissioni e infedeltà nell’inventario.
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